È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, dal D.I. 12/10/2015 e dalla DGR 8-2309 del 20/11/2020.
Può essere attivato da datori di lavoro privati di tutti i settori economico produttivi ai quali spettano vantaggi di diversa natura:
– sgravi contributivi e fiscali
– sgravi retributivi → costo aziendale pari al 40-45% del costo di un contratto a tempo indeterminato
– incentivi economici
A CHI È RIVOLTO
Possono essere assunti giovani tra i 15 anni e il compimento dei 25 anni (24 anni e 364 giorni) che siano iscritti ad un percorso finalizzato al conseguimento di:
1. Qualifica o diploma professionale;
2. Diploma di istruzione secondaria superiore (iscritti in IV o V superiore);
3. Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari al massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi formativi.
La durata massima prevista è così articolata per i seguenti percorsi:
QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE
· 3 anni, per il conseguimento della qualifica professionale;
· 1 anno, per il conseguimento del diploma professionale (se in possesso di qualifica).
La durata effettiva del contratto può essere ridotta, nell’ambito del PFI, tenendo conto delle competenze in ingresso dell’apprendista.
La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:
· al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.
· l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda acquisire competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale.
Qualora l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 – D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
Successivamente al conseguimento del diploma, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
CERTIFICAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
La durata massima è di 1 anno e può essere prorogata fino ad un ulteriore anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso realizzato, l’apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.
FORMAZIONE PREVISTA
I percorsi vengono co-progettati da Istituzione formativa e impresa e in essi l’organizzazione didattica si articola in periodi di “formazione interna” e “formazione esterna” all’impresa, che si svolgono rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l’istituzione formativa.
La formazione annua prevista per le diverse tipologie di apprendistato è la seguente:
Durata annuale in ore | |||
Tipologia di percorso | Durata ordinamentale | Formazione esterna (presso istituzione formativa) | Formazione interna (presso datore di lavoro) |
QUALIFICA e DIPLOMA PROFESSIONALE | 990 | 440 | 550 |
Per attivare questa opportunità rivolgersi a:
L’istituzione formativa, VCO Formazione, d’intesa con il datore di lavoro e con un iter volto a garantire la consapevolezza della scelta, informa l’apprendista su:
- aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
- contenuti del protocollo e del PFI;
- modalità di selezione degli apprendisti;
- doppio “status” di studente e lavoratore, per quanto concerne l’osservanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all’impresa.
Il tutor formativo, individuato e indicato dall’istituzione formativa nel piano informativo individuale, con la finalità di promuovere il successo formativo dell’apprendista, svolge in particolare le seguenti funzioni:
- assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa;
- favorisce il raccordo didattico e organizzativo tra istituzione e impresa; monitora l’andamento del percorso per tutta la sua durata;
- interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato;
- collabora alla stesura del dossier individuale e garantisce l’attestazione delle competenze acquisite dall’apprendista e delle attività svolte anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
SITO DI RIFERIMENTO: Apprendistato duale di primo livello -Regione Piemonte